Art. 1 – Denominazione, sede, scopo e durata


1. Alla presenza dei Soci Fondatori Bellezza Guido, Briganti Umberto, Falcone Roberto, Frattini Alfredo, Maggia Paolo, Zardin Fabio è costituita in Torino, in data 27 novembre 2000, l’Associazione denominata AMICI DEL GOMMONE TORINO, che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della nautica per turismo, divertimento e sport, mediante ogni forma di attività ricreativa. La stessa, inoltre, si pone al servizio delle competenti autorità in caso di calamità naturali e per impiego civico. Viene stabilito che la sede dell’Associazione dovrà essere ubicata all’interno della provincia di Torino (vedi Regolamento Organico allegato Cap. 1 punto 1).

2. L’Associazione è apolitica, senza fede religiosa e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.

3. La durata dell’Associazione è illimitata; quest’ultima potrà essere sciolta solo con delibera di una specifica assemblea straordinaria.


Art. 2 – Domanda di ammissione


1. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone amanti della nautica che condividano gli scopi dell’Associazione stessa (vedi art. 1 paragrafo 1).

2. Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

3. L’ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

* assenza di provvedimenti disciplinari interni all’Associazione, compresa la radiazione;

* reale condivisione dello scopo sociale.

4. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo in carica, che ne darà notizia alla prima assemblea.

Sull’ammissione, il Consiglio Direttivo in carica, decide a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione nel caso di rigetto della domanda. La decisione verrà registrata a verbale.

5. Per la domanda di ammissione, il socio dovrà aver conseguito la maggiore età.


Art. 3 – Diritti e doveri dei soci (vedi anche Regolamento Organico allegato Cap. 2)


1. Tutti i soci regolarmente iscritti godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. I soci sono anche titolari del diritto di eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché di approvare e modificare lo statuto dell’Associazione.

2. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione di cui all’art. 4.

3. I soci hanno il dovere di difendere e propagandare il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole enunciate dallo Statuto e dal Regolamento Organico, nonché tutte le norme organizzative che di volta in volta verranno stabilite. I Soci non possono esprimere opinioni personali a nome e per conto dell’Associazione stessa senza debita autorizzazione.


Art. 4 – Decadenza dei soci


1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

* dimissione volontaria;

* mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;

* radiazione deliberata dai 2/3 dell’Assemblea dei Soci, riunitisi in Assemblea Straordinaria pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell’Associazione.


Art. 5 – Organi


Gli organi sociali sono:

* Assemblea Generale Soci

* Consiglio Direttivo

* Presidente

* Vicepresidente

* Tesoriere

* Collegio Revisori dei Conti


Art. 6 – Assemblea e diritti di partecipazione


1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

2. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. La delega può essere conferita solamente ai Soci.

3. Fatta salva la suddetta delega, ogni Socio ha diritto ad un voto.

4. In caso di assemblee destinate allo scioglimento del Club o a modifiche dello statuto, non sono ammesse deleghe.


Art. 7 – Compiti dell’Assemblea (vedi cap. 3° regolamento organico)


1. L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio economico e finanziario dell’anno precedente, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro, avverrà normalmente nel mese di Novembre (entro il giorno 30 del mese stesso) di ciascun anno. La stessa scadenza (30 novembre) è prevista per convocare l’assemblea inerente l’elezione degli organismi elettivi.

2. L’assemblea straordinaria, invece, avrà luogo ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno i due quinti dei soci.

Rientrano nelle competenze dell’Assemblea straordinaria:

* le delibere su questioni di particolari importanza o gravità per la vita e il funzionamento dell’ Associazione;

* l’approvazione dello statuto, del regolamento organico e delle sue eventuali modifiche;

* lo scioglimento dell’Associazione.

3. L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa su proposta di almeno un socio. Il Presidente propone un incaricato a redigere l’apposito verbale assembleare che sarà sottoscritto dal Presidente e dall’incaricato medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l’opportunità da tutti i presenti. Il verbale verrà conservato agli atti dell’Associazione (inserito in un apposito libro verbali delle Assemblee dei Soci) ed ogni socio potrà prenderne visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.


Art. 8 – Convocazione


1. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Presidente, in forma scritta o con strumenti tracciabili, almeno 7 giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonchè l’ordine del giorno e il nome dei soci aventi diritto di voto.

2. In casi di assemblea straordinaria, la stessa, oltre che dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta in forma scritta da almeno due quinti dei Soci che potranno quindi proporre l’ordine del giorno; in tale caso la stessa dovrà essere convocata entro14 giorni dal ricevimento della richiesta.


Art. 9. Validità assembleari e modifiche statutarie


1. Tanto l’assemblea ordinaria, quanto quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con presenza dei due terzi dei soci.

2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi.

4. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere deliberate solo da un’assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.


Art. 10 – Soci


1. Soci Fondatori; qualifica riconosciuta ai Soci che hanno fondato l’Associazione. Essi partecipano attivamente alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali in qualsiasi momento, senza vincoli temporali.

2. Soci Ordinari; qualifica riservata a coloro che posseggono o intendano possedere una imbarcazione o un natante, nonché agli amanti della nautica che condividano gli scopi dell’Associazione. Essi partecipano attivamente alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali solamente dopo aver conseguito 2 (due) anni consecutivi di anzianità.

3. Soci famigliari; qualifica riservata ai conviventi di tutti i soci in regola con la quota associativa. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

4. Socio Ordinario Sostenitore; qualifica riservata ai soci ordinari che versano una quota volontaria oltre a quella di iscrizione. Essi partecipano attivamente alla vita associativa, hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali solamente dopo aver conseguito 2 (due) anni consecutivi di anzianità.

5. Soci Onorari; qualifica riservata a coloro che, avendo conseguito meriti speciali, sono nominati dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Il Socio Onorario non ha diritto al voto e non può ricoprire cariche sociali. La qualifica di Socio Onorario si rinnova automaticamente salvo diversa decisione da parte del Consiglio Direttivo.


Art. 11 - Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni e può essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti (sempre comunque in numero dispari). Il suddetto numero viene stabilito dal consiglio Direttivo uscente e comunicato prima delle votazioni. Viene eletto dai soci tramite regolare votazione ed ha tempo 15 giorni dalla data della sua elezione per procedere, tramite votazione interna, alla nomina di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Tesoriere. I membri che lo compongono sono rieleggibili.

E’ composto da:

* Presidente

* Vicepresidente

* Tesoriere

* Consiglieri

Queste cariche sono incompatibili fra di loro.

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario deliberare iniziative che consentano il normale svolgimento delle attività dell’Associazione.

* Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli è il rappresentante dell’Associazione “Amici Del Gommone” e può prendere tutte le iniziative urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione stessa, informando il Consiglio Direttivo.

* Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli ricopre in toto la carica del Presidente in caso di assenza o impedimento da parte di quest’ultimo. * Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Redige la contabilità, tiene costantemente aggiornato il libro soci ed è tenutario della Cassa. Informa costantemente il Consiglio Direttivo della situazione economica. Delibera le spese correnti. Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del Soci. L’esercizio economico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre.

* I Consiglieri partecipano attivamente alle attività del Consiglio Direttivo, al quale spettano i seguenti compiti:

- programmare e organizzare l’attività associativa e le manifestazioni sociali finalizzate alla realizzazione degli scopi di cui all’Art. 1;

- gestire il patrimonio sociale secondo le direttive di massima dell’Assemblea, redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sull’attività svolta, nonché di quella programmata, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- fissare la data per la convocazione delle assemblee;

- nominare i rappresentanti dell’Associazione presso enti o associazioni, a cui essa sia chiamata a partecipare, nonché i propri delegati a eventuali congressi;

- estendere l’invito di partecipazione alle assemblee a enti o persone che concorrano a diffondere e rendere più incisiva l’immagine dell’Associazione;

- esaminare le domande di ammissione a socio, decidere sull’accoglimento delle stesse determinando le rispettive qualifiche;

- individuare soci a cui affidare incarichi specifici;

- redimere eventuali diatribe e divergenze tra soci, nello spirito dello statuto e della sua corretta interpretazione.

Il suo giudizio è insindacabile. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può prendere decisioni straordinarie per il buon nome dell’Associazione.

Al Consigliere dimissionario, decaduto o permanentemente impedito subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del Mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di candidati si provvederà alla sostituzione dello stesso indicendo un’assemblea straordinaria riservata esclusivamente all’elezione del consigliere vacante. La perdita della qualità di socio determina la decadenza da tutte le cariche sociali. Le cariche stesse sono gratuite.


Art. 12 - I Revisori Dei Conti


I Revisori dei Conti sono tre, di cui almeno due con qualifica di Socio Ordinario. Vengono eletti dai soci, tramite votazione, durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Essi garantiscono la regolarità dei bilanci e il rispetto delle norme Statutarie da parte del Consiglio Direttivo. Hanno accesso ai libri contabili. Essi esprimono anche il proprio giudizio inappellabile su tutte le questioni inerenti l’interpretazione dello Statuto. Al Revisore dimissionario, decaduto o permanentemente impedito subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori. In caso di mancanza di candidati si provvederà alla sostituzione dello stesso indicendo un’assemblea straordinaria riservata esclusivamente all’elezione del Revisore dei Conti vacante. Non possono far parte del Collegio i titolari di attività produttive o commerciali di imbarcazioni e o articoli nautici.

Tutte le cariche sono gratuite e non è previsto alcun rimborso spese se non motivato e deliberato dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio determina (nel caso specifico) la decadenza dalla carica di Revisore dei Conti.


Art. 13 - Anno Sociale


1. L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L’esercizio economico dell’Associazione, invece, incomincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. Questo per permettere al Tesoriere ed ai Revisori dei Conti di prendere atto del bilancio e preparare l’eventuale relazione da presentare ai soci nell’assemblea ordinaria.


Art. 14 - Incompatibilità ed esclusione


1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali nel Consiglio Direttivo:

* coloro che non abbiano maturato almeno due anni consecutivi di anzianità con diritto di voto, ad esclusione dei Soci Fondatori;

* i soci di altre associazioni che abbiano i medesimi scopi sociali.

* i titolari di attività produttive o commerciali, riferite alla nautica.


Art. 15 - Patrimonio


1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• beni mobili a qualsiasi titolo, acquisiti dall’Associazione;

• fondo cassa variabile da destinarsi alle spese dell’Associazione (vedi anche Regolamento organico Cap. 1 paragrafo 3);

• dominio internet (www.amicidelgommone.it);

• logo dell’Associazione (vedi anche Regolamento organico Cap. 1 paragrafo 2);

• notiziario Gommonews;


2. Le entrate sono costituite da:

• contributi associativi (le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi, che mortis causa);

• donazioni;

• ricavi derivanti da iniziative sociali nell’ambito dell’Associazione.

Art. 16 - Clausola Compromissoria


1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato, sulla richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Torino.

4. L’arbitrato avrà sede in Torino ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma.


Art. 17 – Scioglimento


1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria dei Soci con l’approvazione di almeno i 4/5 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione, che obbligatoriamente avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.


Al presente Statuto è allegato il Regolamento Organico (allegato 1) composto da tre (3) capitoli.


Modificato e approvato in sede di assemblea straordinaria il 17/11/2015